Le agevolazioni per l’acquisto della cd. ”prima casa” spettano anche al soggetto che, in ragione della condizione di disabilità, fruisce di assistenza e cure riabilitative in maniera continuativa e che necessitano di stabile dimora nel Comune in cui acquista l’immobile, pur senza trasferire in quel Comune la propria residenza.

E’ questo l’importante principio che la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate – Settore Consulenza nella risposta alla richiesta di consulenza giuridica 956/41-2021, prodotta il 27 febbraio 2024 su richiesta di un Consiglio Notarile.